PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SERIE GENERALE - N. 302 DEL 30/12/2009
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10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 5. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2009
NAPOLITANO
BERLUSCONI , Presidente del Consiglio dei Ministri
ALFANO , Ministro della giustizia
TREMONTI , Ministro dell'economia e delle finanze
BRUNETTA , Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: ALFANO